VENDITA DIRETTA: LA PAROLA ALLE CASCINE

Dopo l’approvazione della legge di bilancio, secondo quanto si legifera (art. 1, commi 389-decies e 389- undecies) gli imprenditori agricoli potranno vendere direttamente non solo i propri prodotti ma anche quelli acquistati da altre aziende agricole. Questi possono appartenere ad una diversa categoria merceologica e la loro commercializzazione non deve prevalere rispetto alla propria produzione.

Dunque, oltre alla vendita di riso e farine, nelle cascine dei risicoltori potremo trovare anche altri prodotti che non derivano direttamente dall’attività aziendale. Ma questa normativa quanto influenzerà il business e l’incremento delle vendite? Abbiamo raccolto le riflessioni dei titolari delle cascine.

Punti di vista sulla legge di bilancio

Domenico Carnevale Giampaolo, titolare dell’azienda agricola Carnevale, ci ha dichiarato: «Dipende molto dalle scelte aziendali, ovvero se un’azienda voglia specializzarsi sui proprio prodotti o allargare l’offerta. Per ora noi attenderemo maggiori chiarimenti normativi e fiscali».

Ha invece molte perplessità Paola, proprietaria dell’azienda Risoinfiore, che riflette sulla questione in termini commerciali: « Mi sembra di capire che posso inserire nel mio spaccio anche altri prodotti non di mia produzione (bottiglie di vino, biscotti, marmellate, olio, etc). Se così fosse, opterei per questa soluzione solo nelle occasioni festive, vale a dire per i cesti di Natale, Pasqua ed eventualmente su richiesta».

La decisione di inserire altri prodotti nel proprio punto vendita comporterà implicazioni di rilievo? Quali strategie di marketing dovranno adottare gli imprenditori agricoli per vendere i prodotti altrui senza recare alcun svantaggio ai propri? Autore: Marialuisa La Pietra

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