«L’ETICHETTA EUROPEA PROMUOVE IL TAROCCO!»

«E’ inaccettabile la bozza definitiva appena pubblicata sulle norme per l’indicazione del paese di provenienza dell’ingrediente principale di un alimento». Commenta così l’On. Ciocca il testo, ormai definitivo che stabilisce le regole per l’applicazione dell’art.26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011, che introduce l’etichettatura d’origine volontaria (LEGGI IL TESTO). «Se la bozza precedente già sembrava assurda nell’escludere dal regolamento i marchi registrati penalizzando solo i piccoli produttori, – continua Ciocca – la proposta definitiva è dichiaratamente pro industria del tarocco. Saranno infatti esclusi tutti quei prodotti che, a dire della Commissione, rappresentano delle palesi imitazioni. Per capirci un ipotetico “PARMESAN” sarebbe esente dall’obbligo di indicazione. Questo perché, sempre secondo la Commissione, un consumatore dovrebbe già sapere che si tratta di un’imitazione. Disarmante – conclude Ciocca – che il testo sia stato approvato a margine di una votazione in cui erano presenti ben tre Ministri italiani (Agricoltura, Sviluppo economico e Salute). Uno schiaffo in faccia ai cittadini italiani ed un assist al business del finto Made in Italy». L’Italia ha emanato un decreto più restrittivo che impone l’etichettatura d’origine obbligatoria per il riso, ma solo fino all’aprile 2020. Presto Bruxelles pubblicherà il regolamento in Gazzetta Ufficiale. Lascia perplessi soprattutto l‘art. 26, par. 3 dell’atto di base recita:

3. Quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:

a) è indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure

b) il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento.

Queste disposizioni si applicano, ai sensi dell’art. 1 del regolamento di esecuzione:

[…] laddove il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è dato con qualsiasi mezzo, come dichiarazioni, presentazione illustrata, simboli o termini, riferito a luoghi o aree geografiche, ad eccezione di termini geografici inclusi in nomi usuali e generici dove tali termini indicano letteralmente l’origine ma la cui comprensione comune non è un’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza. (PASSAGGIO MODIFICATO 6 VOLTE)

L’art. 2 esenta le IG (ai sensi delle norme su: schemi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; OCM dei mercati agricoli; bevande spiritose; vini aromatizzati; accordi internazionali) e i marchi registrati “che costituiscono un’indicazione d’origine“, in attesa di atti di esecuzione specifici.

Scarica il REGOLAMENTO INGREDIENTE PRIMARIO.

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